La IX Commissione “Trasporti, poste e telecomunicazioni” della Camera dei Deputati, presieduta dall’on. Alessandro Morelli ha invitato i rappresentanti dell’Istituto Italiano di Navigazione (IIN).
Lo scopo dell’invito una audizione informale al fine di acquisire utili elementi di conoscenza e di valutazione in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE , relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148).
Il giorno 12 febbraio alle ore 15.00 la Dott.ssa Palmira Petrocelli ha relazionato alla IX Commissione Trasporti affermando che non esistono nel merito criticita’. Sul piano tecnico-scientifico l’Istituto Italiano di Navigazione, che annovera tra i propri Soci, professionalità del settore navigazione (marittima, aerea, terrestre e spaziale), ha voluto richiamare l’attenzione della Commissione su due punti contraddittori che, esaminando i tre schemi dei discreti legislativi, sono emersi; e precisamente:
“Onda Significativa”:
Ha suggerito di eliminare la lettera I dall’art. 2 dell’atto 148, in quanto con l’Atto 140 tale definizione viene abrogata e normata diversamente.
“Societa’ e Societa’ di Gestione”:
Negli atti n.139, n.140 e n.148 si introduce un’accezione nuova nel concetto giuridico di “ Societa’ “ e “ Societa’ di gestione”
Per cui ha suggerito che, invece della distinzione tra “Società“ e “ Società di gestione”, ci si potrebbe riferire alla figura dell’armatore, distinguendo tra l’armatore a cui si applica il codice ISM e l’armatore a cui non e’ applicabile detto codice.
Una simile soluzione consentirebbe il sistematico raccordo della normativa sovranazionale con gli istituti di diritto interno della Navigazione, scongiurando cosiì inevitabili incertezze interpretative.
E’ possibile visionare gli atti acquisiti dalla Commissione nel corso dell’audizione a questo link sul sito della Camera dei Deputati.
Fonte: Istituto Italiano di Navigazione
